Table ronde sur L’économie des Mendiants (XIIIe-XVe s.) organisée par l’Ecole française de Rome et le groupe de recherches Salvé (CNRS), avec le concours de l’Institut universitraire de France (20-21 septembre 2002)
Il mio contributo si situa, in relazione all’oggetto, quindi agli Ordini Mendicanti, al di fuori dell’argomento cardine di questa tavola rotonda ; tuttavia la mia presenza è giustificata dal fatto che i canonici regolari di S. Agostino di S. Antonio di Vienne, ovvero gli Antoniani, sostentavano i loro ospedali grazie alle questue. Proprio questa pratica può essere un punto di contatto tra i Mendicanti e i canonici oggetto del mio studio.
Prima di entrare in medias res vorrei tracciare un breve profilo storico degli Antoniani. Nati come confraternita laica nel Delfinato all’incirca nell’XI secolo, si contraddistinsero da subito per la vocazione assistenziale-ospedaliera tanto da essere riconosciuti specialisti nella cura dell’ergotismo . Questa fama valse loro una grande diffusione in tutta Europa fino all’Asia tanto da lambire anche le coste dell’Africa. Originariamente la confraternita laica fu assoggettata ad un monastero benedettino ; in seguito, a causa dei forti dissidi tra le due parti, cresciuti a dismisura con l’aumento del prestigio degli Antoniani, prima Innocenzo IV in via ufficiosa , poi Bonifacio VIII eressero la confraternita ad ordine canonicale ponendola sotto la regola di S. Agostino . Le vicende del nuovo ordine furono alterne e seguirono spesso l’andamento delle epidemie di ergotismo, tanto che con la progressiva scomparsa della malattia, anche l’ordine canonicale subì un declino inesorabile che lo portò all’unione con l’ordine dei Cavalieri di Malta (1775) e ad uno smembramento di tutti i beni posseduti in favore di altri enti.
La pratica della questua, di vitale importanza per gli Antoniani - tanto che continuarono a praticarla tramite terzi anche quando il concilio di Trento la abolì nel 1562 - risale alle origini dell’ordine in concomitanza con l’allevamento del folkloristico maialino, nutrito per le vie delle città dalla carità popolare. La raccolta di elemosina divenne sistematica con il passare del tempo, infatti raccogliere denaro o doni per invocare l’aiuto dei Santi era una consuetudine diffusa già dall’XI secolo, variavano soltanto le occasioni di raccolta (processioni di reliquie, epidemie, capitoli) e la promessa in cambio dell’offerta (protezione dalle malattie, partecipazione alle preghiere, salvezza dell’anima) .
Ciò che accomuna gli Ordini Mendicanti e gli Antoniani di Vienne è proprio il sostentamento attraverso le questue, ma non è affatto trascurabile la differenza nell’attuazione di questa pratica.
Scorrendo i documenti emanati dai papi in favore degli Antoniani appare evidente come dal 1232 la Chiesa intervenne per garantire un maggior controllo sulla raccolta delle questue contro qualsiasi tipo di abuso. A tal proposito si era già pronunciato il Concilio Laterano IV nel 1215 : si era tentato di arginare il fenomeno dei truffatori che si spacciavano per falsi questuanti permettendo, pertanto, la questua solo a chi era in possesso di documenti apostolici o vescovili composti secondo specifiche modalità.
Ma a chi potevano essere affidati i mandati per l’esazione delle questue ? A mio avviso questo problema segna il discrimine tra l’ordine oggetto della mia ricerca e gli Ordini Mendicanti. Per spiegare questa diversità è fondamentale esaminare i documenti prodotti sotto i pontificati di Gregorio IX (1227-1241) e Innocenzo IV (1243-1254) in favore degli Antoniani, quando questi non erano ancora un ordine canonicale. Tra i documenti prodotti tra il 1232 e il 1252, la S. Sede esorta gli arcivescovi ed i vescovi a dare la possibilità ai fratres di predicare e chiedere elemosina nelle loro diocesi ma li invita anche ad accogliere i nunzi dei frati affinché potessero raccogliere questue per il sostentamento della “religione di Sant’Antonio”. In questo periodo era quindi consuetudine la pratica di esigere questue sia direttamente da parte degli Antoniani che indirettamente grazie all’opera di nunzi : mentre i religiosi potevano predicare, i nunzi non avevano questa facoltà.
E’ proprio sotto il pontificato di Innocenzo IV, inoltre, che si compiono i primi passi per l’erezione della confraternita laica ad ordine canonicale. Dal 1245 al 1247, durante il soggiorno della Curia pontificia a Lione, sono prodotti ben sette documenti riguardanti gli Antoniani - tra cui quelli già citati - per ultimo, ma sicuramente primo per importanza, è quello che concerne la concessione della Regola di S. Agostino.
Quindi a mio avviso è proprio nella diversa attuazione di una pratica comune - quella della questua - la differenziazione più interessante agli occhi degli studiosi di oggi ma anche uno dei motivi discriminanti per cui gli Antoniani ebbero un’evoluzione in ordine canonicale e uno sviluppo estraneo a quello mendicante.
La gestione delle questue affidata a terzi è probabilmente l’aspetto predominante che emerge dallo studio del fondo archivistico di questo ordine canonicale conservato presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica a Roma del quale mi sto occupando. Si tratta di un fondo che contiene documenti inerenti l’amministrazione e gestione dell’ordine. In particolare gran parte delle pergamene conservate in scatole o legate insieme a costituire dei volumina riguardano le possessiones degli Antoniani e i contratti di appalto degli affittuari delle questue. Questi ultimi sono trascritti su pergamene della lunghezza, in alcuni casi, superiore ai quattro metri. Il corpo iniziale del documento formalizza i termini della locazione della questua, poi di seguito è formulato l’incarico ad personam ad ogni questuante per ogni zona di esazione, o balia, con la stessa formula, stabilendo anche l’ammontare della somma da raccogliere. Tale incarico, sottoscritto dal questuante, riporta in calce la zona in oggetto in modo tale che lo scritto potesse risultare di facile consultazione. Questo documento non costituisce infatti mandato o comunque non è riconducibile alle litterae patentes, è soltanto un documento amministrativo ad uso interno dell’ordine. Tra le pergamene, ce n’è una del 28 maggio 1492, rogata a Foligno e contenente, come scritto sul lato pelo, Capitula et constitutiones questuariorum che, a mio avviso, può essere interessante in questa sede, perché costituisce già di per sé un unicum e perché di centrale rilevanza nello studio della pratica delle questue.
Il testo si dispone in modo omogeneo sul lato carne della pergamena ; la scrittura risulta posata ed ordinata e appartiene ad un’unica mano. La peculiarità del documento è duplice : contenutistica e formale. Desta notevole interesse per lo studio generale della pratica delle questue ma anche per la lingua dello scritto. Lo scrivente infatti, dopo un’introduzione nelle forme prescritte, inserisce il testo delle Constitutiones questuariorum che egli ha redatto “...sub dicto vulgari sermone...” “...ut omnes litterati et non litterati ea legere et intelligere possent...”. Pertanto tutti i capitoli, se ne contano ben trentuno, sono introdotti da un Item in grassetto ma trascritti nel volgare del centro Italia del XV secolo.
Nella parte in latino il protocollo si apre con la usuale invocatio, in questo caso verbale, seguita dalla inscriptio universale e poi dalla datatio completa anche dell’indicazione del papa e dell’anno di pontificato.
Quando si entra nell’analisi relativa al testo vero e proprio, appare evidente la mancanza dell’arenga, ma la narratio è lunga ed articolata ed offre alcuni spunti interessanti : innanzi tutto il motivo occasionale che ha portato alla redazione del documento, cioè la necessità dell’abate precettore di Firenze di regolamentare le questue, e in secondo luogo l’elencazione delle precettorie del centro Italia. Questo ultimo dato soprattutto è utile per stabilire la mappatura degli insediamenti antoniani nel 1492. Nel documento infatti vengono nominati i precettori presenti e citate le precettorie il cui titolare è assente. Pertanto sono accertati insediamenti antoniani di una certa consistenza a Foligno (Perugia), Volterra (Pisa), Viterbo, Montesanto (Perugia), Fiorenzuola (Firenze), Ripatransone (Ascoli Piceno), Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), Mercatello (Perugia), Macerata, Perugia, Fabriano (Ancona), Rieti, Macerata, Verucchio (Forlì), Pescia (Pistoia), Urbino, Pisa, Fivizzano (Massa Carrara) e Tolentino (Macerata).
Il testo in volgare ha il carattere di inserto in senso diplomatistico ; inizia nuovamente con una invocatio, più articolata della precedente in quanto si nomina anche sant’Antonio, e entra subito in medias res fornendo due importanti indicazioni : l’occasione dell’emanazione delle Constitutiones e qualche informazione in più sulla pratica della questua. L’occasione è dovuta al fatto che “...certi questuari si sono disonestamente portati nelle loro queste usando di grandissime disonestate e altre detestabile abusione...e per cio arefrenatione degli errori passati he per obviare a ongni scandolo e calumpnia per lo tempo a venire...” e pertanto si è resa necessaria una rigida regolamentazione scritta.
Il primo atto delle Constitutiones è l’annullamento di tutti mandati precedentemente rilasciati ai questuanti fino a quel termine. La questua quindi era affidata concretamente con un mandato che, una volta sul posto, era portato dall’incaricato all’autorità ecclesiastica che a sua volta, dietro pagamento a carico del raccoglitore di elemosina, produceva un ulteriore documento, una sorta di lasciapassare, con il quale introdursi nelle parrocchie e svolgere, autorizzato, la cercha.
Gran parte dei capitoli iniziali hanno per oggetto l’aspetto formale della questua. L’abito doveva essere sempre indossato e doveva essere non di stoffa pregiata ma di panno honesto, un mantello nero con il tau. Non era possibile svolgere contemporaneamente la cercha per più ordini ; nel centro Italia invece molto spesso i questuanti che esigevano offerte per S. Antonio di Vienne lo facevano anche per altri ordini ospedalieri . Inoltre i questuanti non dovevano celebrare offici e impartire sacramenti o benedizioni, ma soltanto annunciare alla popolazione lo stato di indigenza in cui versava l’istituzione antoniana e le indulgenze concesse a chi avesse contribuito alla causa.
Moltissimi capitoli della pergamena si soffermano a dettare regole molto puntuali sugli eventuali sconti sulla somma da riscuotere per la questua, in caso di guerre o invasioni che in qualche modo compromettessero la riscossione della somma pattuita nel territorio.
La cercha non consisteva soltanto in una raccolta di denaro, anzi spesso si trattava di donazioni di beni immobili o oggetti e suppellettili, infatti, come si dice in un ulteriore capitolo : “...Item vuole e ordina ut supra ad similitudine degli altri Capituli antiqui che tutti voti legati testamenti donationi o altre oblatione ascendente oltre alla summa deventi fiorini doro de Camera fatti e datti per qualunche modo he forma in nome de reverentia di sancto Antonio sienno e pertengano aldetto monsignore labbate e suo monosterio et non se intendino compresi in le allogatione del presente capitulo infra la quantita de detti venti firini sienno interamente de detti questuari et conductori Excepto calici cruce paramenti sacerdotali e libri quale cosse se intendino essere del detto monsignore labbate e sua religione non obstante le allocatione predette...”
In relazione con i beni e possedimenti dell’ordine un altro specifico capitolo impone un vero e proprio censimento delle possessiones degli Antoniani che veniva eseguito di pari passo alla cercha delle questue. Tutti i questuanti dovevano “dare periscritto tutte quelle possessioni case terre quale sonno messe loro cerche predette...” e produrle nelle mani dell’abate di Firenze. La raccolta delle questue sembra quindi essere motivo anche di controllo dei beni appartenenti all’ordine. In modo indiretto emerge, da un ulteriore capitolo della pergamena in esame, che i questuanti erano anche incaricati di riscuotere il frutto della locazione o dell’uso concesso a terzi delle possessiones. In modo indiretto perché, nello specifico, il capitolo scoraggia i raccoglitori a chiedere uno sconto sulla quota da raccogliere per eventuali beni che non fossero più in possesso degli Antoniani al momento della questua o che fossero stati venduti o in vendita.“...Item vuole ordina e statuisse el prefato monsignore labbate che alchuno questuario non possa ne debba adimandare alchuno difalchamente degniuna possessione case o altri beni immobili quali fossero venduti per il passato ne che se vendessero per lo avenire per luy o per suoy vicari o legittimi procuratori per tale venditione non intende el prefato monsignore labbate ne sua religione essere obbligata a veruna difalchatione in veruna questa ne loco dove tale venditione fossero state fatte o savessero a fare per gli tempi a venire...”. I questuanti fungono così anche da esattori per conto dell’ordine. La quota che il questuante doveva versare all’abate di Firenze o ai suoi vicari era raggiunta non solo grazie alla carità del popolo, ma era calcolata considerando anche il denaro proveniente dallo sfruttamento, da parte di terzi, delle proprietà fondiarie ed immobiliari dei canonici. Questo nuovo elemento, emerso sulla pratica della raccolta di denaro - non solo elemosina dunque - , rende ancora più peculiare l’attuazione di questa prassi presso gli Antoniani e costituisce un ulteriore motivo di discrimine rispetto agli Ordini Mendicanti.
Inoltre all’identikit del questuante si aggiunge un nuovo particolare : sapeva leggere e scrivere, ma evidentemente non in latino. Fatto ancora più particolare è che nelle Constitutiones è nominato il luogo da cui provengono tutti i locatari : Cerreto di Spoleto o Montesanto di Spoleto, due piccoli borghi alle porte della Valnerina. Non si tratta sicuramente di una coincidenza dovuta al fatto che il capitolo si svolgesse a Foligno e che le Constitutiones fossero emanate dalla più alta autorità del centro Italia, e quindi si riferissero principalmente alla zona dipendente dalla precettoria di Firenze. Sembra, invece, che gli abitanti di queste due località fossero i titolari privilegiati della locazione delle questue, per non dire che esercitavano un vero e proprio monopolio in tal senso. Questo appare evidente anche nello studio sulla precettoria antoniana di Venezia di Mauro Testolin : in tutta l’area padana orientale, zona evidentemente distante dalla diocesi di Spoleto, i titolari dell’affitto delle questue erano gli abitanti di Cerreto o di Montesanto di Spoleto.
I Cerretani - da cui il termine ciarlatano - erano e sono ricordati perché praticavano la medicina spacciandosi per cerusici, vendevano unguenti e medicinali raggirando il popolo con finte pratiche magiche contemporaneamente all’attività della questua. Nel 1487, pochi anni prima del documento in esame, anche il papa, Innocenzo VIII, inviò Bernardino da Feltre per estirpare lo scandalo della frode e del malcostume di questuare in modo petulante e ingannevole.
Attorno alla figura dei Cerretani si produssero già nel XV secolo leggende e aneddoti con l’intento di voler spiegare in modo “antropologico” - diremo al giorno d’oggi - l’inclinazione alla truffa e all’inganno degli abitanti di queste frazioni della Valnerina e con la volontà esplicita di distinguerli dal resto della popolazione della valle spoletina.
Non solo le Constitutiones nominano i Cerretani, ma anche negli Statuti di Montesanto di Spoleto si fa riferimento a delle norme relative alla pratica delle questue ed in particolare all’impossibilità di praticare la cercha per più ordini e si stabilisce il giudice competente in caso di controversie. Questo evidenzia un legame stretto e reciproco tra gli Antoniani e i Cerretani e l’esistenza di un vero e proprio monopolio “territoriale” dell’esazione delle questue. Ma perché affidare questo incarico a persone che, in modo conclamato, truffavano e raggiravano la popolazione ? A mio avviso, sebbene la condotta dei Cerretani fosse così deprecabile, probabilmente erano gli unici che riuscivano a garantire all’abate la consegna, nel tempo determinato, della somma stabilita nel mandato di cercha, anche se esistono molti contenziosi documentati negli archivi notarili.
Negli ultimi capitoli si ribadisce la totale libertà di offerta e si sottolinea che non sussistevano leggi, scritti o documenti di qualsivoglia genere -falsamente presentati dai questuanti- che stabilissero la quota da versare ; tutto era lasciato alla carità del popolo. Né i questuanti potevano dare in dote a eventuali figlie le somme raccolte. E’ evidente come questi capitoli si riferissero a dei casi talmente particolari da non potersi interpretare come una casistica astratta, al contrario l’autorità interviene per arginare e modificare una situazione già sussistente.
Terminato l’inserto, la pergamena riprende con l’escatocollo in latino ; accanto ai precettori già citati nel protocollo, sono nominati i questuanti presenti che non solo assistettero alla lettura dell’atto, ma lo approvarono e “...eorum sponte...iuraverunt...” di osservare le costituzioni. A confermare quanto detto precedentemente sulla provenienza dei raccoglitori di questue su ventiquattro questuanti presenti, undici erano provenienti da Cerreto e tredici da Montesanto in “...Spoletanensi diocesi...”.
Infine la sottoscrizione del notaio è particolare perché è un canonico dell’ordine, Ludovico Vitali, a rogare il documento ; questo è sintomatico di una vasta attività documentaria degli Antoniani. Spesso è accaduto anche per altre famiglie religiose nel medioevo - un esempio sono i Francescani - che, a fronte di una attività documentaria intensa, piuttosto che ricorrere a notai esterni, alcuni religiosi si specializzassero nella pratica notarile. L’intervento di un notaio presume anche la validità giuridica delle Constitutiones ; queste prescrizioni sono infatti il testo di riferimento con cui gli Antoniani faranno rivalsa sui questuanti inadempienti. A questo proposito sul verso della pergamena compaiono 25 righe di mano successiva, risalenti al 1503, che risultano illeggibili ma, con “ Comparuit...” in incipit, sembrano introdurre la narrazione di un procedimento giudiziario ed è proprio a questo documento che fa riferimento un ulteriore instrumentum notarile del 1529 rogato a Firenze.